Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
In Comune di Polaveno …
La domanda di rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa di un appartamento, deve essere presentata direttamente alla Prefettura di Brescia. L'idoneità abitativa sarà rilasciata dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta in formato cartaceo all'Ufficio Tecnico.
Approfondimenti
L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:
- sottoscrivere chiedere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 5-bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiedere il visto per familiari al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 3)
- ottenere il ricongiungimento familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 29 e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- ottenere la coesione familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 30, com. 1, let. c)
- chiedere l’ingresso e il soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44)
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.